Se un religioso cattolico commette reato perché informare la curia? E la responsabilità penale personale?

Maria Bonafede, moderatore della Tavola Valdese interviene su un aspetto del D.D.L. sulle intercettazioni telefoniche:
“Come è stato ben evidenziato da alcuni organi di stampa, nelle pieghe del disegno di legge governativo in materia di intercettazione telefoniche approvato all’unanimità nel Consiglio dei ministri dello scorso 13 giugno, vi è una norma che suona decisamente eccentrica rispetto all’impianto generale del provvedimento: all’articolo 12, comma 2 lettera C, infatti, si prevede che un magistrato che indaga su reati imputati a un religioso cattolico, debba informare il vescovo competente; qualora l’indagine riguardi un vescovo, il magistrato deve informare la Segreteria di Stato vaticana.

A giustificare il provvedimento voluto dal governo presieduto dall’On. Berlusconi a poco più di due mesi dal suo insediamento, si è detto che il testo si limita a esplicitare una norma già contenuta nel Concordato del 1984.
Lasciamo ai giuristi valutare se si tratti di una semplice “esplicitazione” di norme preesistenti o se, piuttosto, non costituisca una forzatura tesa a garantire un privilegio a una istituzione religiosa – la Chiesa cattolica – che verrebbe preventivamente e tempestivamente informata di eventuali indagini a carico di religiosi, sacerdoti, vescovi.
Un ulteriore privilegio riconosciuto a una confessione religiosa, una eccezione del principio secondo il quale la legge è uguale per tutti.”

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